NEWS 13

Le dilazioni in essere

Ricordando che i termini per effettuare i versamenti all’Agenzia delle Entrate Riscossione sono sospesi dall’inizio dell’emergenza fino al 28 febbraio (art. 68 d.l. 18/2020), vediamo come sono disciplinate le rateazioni già in essere.

Per quelle regolarmente onorate fino all’8 marzo 2020 (o 21 febbraio per i residenti dei comuni della prima zona rossa, di cui al d.p.c.m. 1° marzo 2020), il pagamento riprenderà dal prossimo mese di marzo, e non vi sarà decadenza a condizione che a quel punto le rate non pagate siano meno di dieci (art. 68, comma 2-ter, d.l. 18/2020). Ciò significa, all’atto pratico, che sarà necessario pagare un numero di rate, entro la fine di febbraio, tale da far risultare in numero massimo di nove quelle non pagate a marzo. A queste condizioni, il rateizzo continua così come era stato concesso inizialmente, utilizzando gli stessi modelli di pagamento.

Per le rateazioni già concesse, ma in relazione alle quali era già intervenuta la decadenza alla data dell’8 marzo (o 21 febbraio), è possibile ora presentare una nuova istanza di dilazione. In particolare, sono ammessi a presentare una nuova istanza:

- i soggetti che all’inizio dell’emergenza avevano in essere un piano di rateizzo “generico” e ne erano decaduti, oppure che non avevano mai richiesto il rateizzo ma avevano un debito scaduto. Per questi soggetti sarà opportuno presentare istanza di dilazione quanto prima, poiché – allo stato – l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe avviare procedure di recupero del credito già dal prossimo 1° marzo; in relazione ai debitori con piani di dilazione per i quali è intervenuta la decadenza, si deve precisare che non è necessario, per accedere al nuovo rateizzo, aver saldato le rate scadute;

- i soggetti che avevano un piano di rateizzo conseguente all’adesione alla c.d. rottamazione-ter, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legge 119/2018, ed al c.d. saldo e stralcio, di cui all’articolo 16-bis del decreto legge 34/2019, decaduti alla data del 31 dicembre 2019. Ricordiamo che, ai sensi del comma 13, lett. a), della norma richiamata, questi soggetti non avrebbero potuto avere accesso a nuove dilazioni; dato lo stato di emergenza, però, con l’articolo 68, comma 3-bis, del decreto legge 18/2020 (comma introdotto dall’articolo 154, comma 1, lett. d) del d.l. 34/2020) si è consentito di effettuare una nuova richiesta di rateizzo. Resta inteso, ovviamente, che gli effetti della rottamazione sono in ogni caso venuti meno per il mancato rispetto dei termini di versamento anteriormente all’inizio dello stato di emergenza;

- i soggetti che avevano un piano di rateizzo conseguente all’adesione alla c.d. rottamazione dei ruoli, di cui all’articolo 6 del decreto legge 193/2016, ed alla c.d. rottamazione-bis, di cui all’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto legge 148/2017, decaduti alla data del 31 dicembre 2019. Resta inteso, anche in questo caso, che gli effetti della rottamazione sono venuti meno per il mancato rispetto dei termini di versamento anteriormente all’inizio dello stato di emergenza.

Le regole delle nuove dilazioni

Le nuove dilazioni sono soggette a regole più favorevoli, che derogano alla disciplina ordinaria contenuta nell’articolo 19 del d.p.r. 602/73. In particolare, segnaliamo che ad opera dell’articolo 13-decies del decreto legge 137/2020 (nel quale è stato trasfuso l’articolo 7 del d.l. 157/2020):

- è necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 100.000 euro. Questo significa che per importi inferiori l’accesso alla rateizzazione è automatico e la scelta del numero di rate, entro il limite massimo di 72, è libera; non è, quindi, richiesto alle persone fisiche ed alle ditte individuali in regimi fiscali semplificati il valore dell’Isee, né alle ditte individuali in contabilità ordinaria ed alle società il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa. Questa regola vale per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

- la decadenza dal beneficio della rateizzazione si ha con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Questa regola, che deroga al regime ordinario che prevede la decadenza al mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, si applica alle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 13-decies, comma 4, d.l. 137/2020), ma anche alle richieste effettuate in precedenza, in virtù di quanto disposto dal comma 2-ter dell’articolo 68 del d.l. 18/2020, che già disciplinava le domande di rateizzo effettuate fino al 31 dicembre 2020, nonché ai piani di rateizzo per i quali non è intervenuta la decadenza alla data dell’8 marzo 2020 (o 21 febbraio, per i residenti dei comuni della prima zona rossa, di cui al d.p.c.m. 1° marzo 2020).

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