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Contributi a fondo perduto DL Sostegni bis, chi deve presentare domanda all'Agenzia delle entrate? E in quali casi, invece, si ottiene il pagamento automatico? Dipende dalla tipologia di aiuti che si richiede e dalla categoria di beneficiari di appartenenza. Una panoramica sulle regole.

Con il DL Sostegni bis, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, è in arrivo una nuova tornata di contributi a fondo perduto. Chi deve presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenerli e chi, invece, riceve il pagamento automatico?

Bisogna prima di tutto considerare due elementi per verificare la necessità di presentare l’istanza:

a quale categoria di beneficiari si appartiene, vecchi o nuovi (ammessi a beneficiare della misura grazie alle novità del nuovo provvedimento);

quale tipologia di aiuti si vuole ottenere:

importo gemello a quello già ricevuto;

bonus aggiuntivo in base al nuovo periodo aprile-marzo;

nuova tranche assoluta da calcolare confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato nei seguenti periodi:

1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;

1° aprile 2020- 31 marzo 2021;

saldo sulla base della perdita d’esercizio.

Una panoramica delle regole da seguire sulla base dei fattori determinanti da prendere in considerazione.

Contributi a fondo perduto Dl Sostegni bis, domanda o pagamento automatico?

Prima di entrare nel vivo delle novità in arrivo, è necessario precisare che per quanto riguarda gli aiuti previsti dal primo Decreto Sostegni è ancora possibile presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 28 maggio 2021.

Un passaggio fondamentale per ricevere il pagamento automatico della nuova tornata.

Stando al testo del nuovo provvedimento emergenziale, ancora non disponibile in versione ufficiale, è possibile distinguere tre tipologie di aiuti a cui è possibile accedere:

un nuovo contributo a fondo perduto di pari importo, da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro, per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere un bonus aggiuntivo spostando il periodo su cui verificare il calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento da gennaio ad aprile;

una nuova formula che permette di includere una platea di beneficiari che non aveva i requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni e che si basa sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021;

un saldo finale per coloro che dimostrano di avere avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed escludendo gli aiuti già ricevuti.

Condizione fondamentale per poter presentare domanda è aver presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 10 settembre.

Chi ha già beneficiato della misura prevista dal DL numero 41 del 2021 non deve presentare una nuova domanda e riceve in automatico il pagamento di una somma pari a quella già erogata, in presenza delle condizioni che seguono:

1)alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis la partita IVA deve risultare ancora attiva;

2)il contributo a fondo perduto del DL numero 41 del 2021 non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.

Senza essere richiesta viene erogata solo una nuova tranche degli aiuti già ricevuti, da un minimo di 1.000 o 2.000 euro e fino a 150.000 euro.

Contributi a fondo perduto Dl Sostegni bis, domanda all’Agenzia delle Entrate: le regole per i beneficiari

Anche i vecchi beneficiari, quindi, devono presentare domanda se hanno intenzione di ottenere il bonus aggiuntivo a cui si ha diritto spostando il periodo di riferimento.

In questo caso, sono due le ipotesi:

1)se la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta;

2)se è inferiore, si ha diritto comunque alla cifra già ricevuta con il Decreto Sostegni.

I nuovi beneficiari dovranno sempre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e dovranno rispettare i principali requisiti che seguono:

1)una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;

2)ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019;

3)un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra due periodi:

a)1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;

b)1° aprile 2020- 31 marzo 2021.

Per loro il calcolo dell’importo sarà diverso, si applicheranno le nuove percentuali previste dal Decreto Sostegni bis.

Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto Ricavi e compensi di imprese e professionisti

90 per cento della perdita fino a 100 mila euro

70 per cento della perdita tra 100 mila e 400 mila euro

50 per cento della perdita tra 400 mila euro e 1 milione di euro

40 per cento della perdita tra un milione e 5 milioni di euro

30 per cento della perdita tra 5 e 10 milioni di euro

Come nel precedente provvedimento, è prevista la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di erogazione:

1)pagamento con accredito su conto corrente;

2)utilizzo in compensazione sotto forma di credito di imposta.

Sia i vecchi che i nuovi beneficiari per ottenere il saldo dei contributi a fondo perduto a cui si accede verificando le perdite di esercizio registrate nel confronto tra il 2020 e il 2019 dovranno presentare domanda. Ne avrà diritto solo chi supera la soglia stabilita da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere emanato.

In tutti i casi evidenziati, la domanda che gli aspiranti beneficiari dovranno presentare ha elementi comuni:

l’Agenzia delle Entrate fornirà specifiche istruzioni;

dovrà essere presentata in via telematica.

Stando all’impostazione attuale del testo, diverse sono le date di scadenza per la presentazione:

1)come di consueto si avranno a disposizione 60 giorni dall’avvio della procedura telematica nei primi due casi previsti;

2)30 giorni per il conguaglio finale.

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