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Finanziamento soci con redditi esigui: ricavi in nero e inversione dell’onere della prova


Società a ristretta base sociale, il finanziamento effettuato da soci con redditi esigui diviene distribuzione di utili extra contabili con inversione dell’onere della prova


Il fondamento giuridico del finanziamento effettuato ad una società di capitali dai suoi soci si basa sull’articolo 2467 del Codice civile, che norma le modalità di erogazione e di rimborso del versamento a titolo di mutuo.


Il fatto che il Codice civile segni delle linee di utilizzo dello strumento in modo chiaro e definito, può indurre il contribuente a pensare di poter liberamente utilizzare questo strumento secondo le disposizioni normative codicistiche; ipotesi che, in talune situazioni, può rivelarsi fallace.


Giurisprudenza e prassi, in tema di finanziamento effettuato dai soci alla loro società, hanno strutturato una sorta di nuova fattispecie, quella rappresentata dalla casistica della ristretta base partecipativa, situazione in concomitanza della quale l’effettuazione di un tale finanziamento diviene foriero di un comportamento evasivo; in ragione di ciò, il finanziamento soci, in una società a ristretta base societaria, è trattato con una certa durezza, al punto che, considerando tutte le problematiche che potenzialmente questo può comportare in termini di contenzioso, ci si potrebbe persino chiedere quanto, oggi, questo, rappresenti ancora uno strumento nelle effettive disponibilità dei soci.


Analizziamo la Sentenza della Corte di Cassazione numero 19780/2020 che prende in esame il finanziamento da parte dei soci, erogato a società con ristretta base societaria, nel caso in cui questi siano percettori di “redditi esigui”.


Secondo la Corte, “l'esiguità dei redditi dei soci conferenti, inidonea a giustificare i finanziamenti alla società in misura conforme all'impegno dagli stessi assunto è […] circostanza idonea a fondare una presunzione di distribuzione di utili extrabilancio”; e, mirando al centro della questione, la Corte precisa che nell’ipotesi “di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili […] in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario [...] con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria”, e che “a tutto volere, l'effettività di un finanziamento infruttifero in favore della società non potrebbe comunque neppure desumersi dalla prova della capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità in capo al socio finanziatore, giacché le anticipazioni dei soci, laddove (come nella specie) siano ingiustificate […] possono essere considerate quali ricavi in nero”.


Quindi, nel caso specifico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la sola circostanza che i soci abbiano dei redditi esigui concede al contenzioso la possibilità di qualificare i finanziamenti effettuati da soci come utili non contabilizzati dalla società, con l’onere di dimostrare il contrario a carico del contribuente, al quale, per farlo, non sarebbe neanche sufficiente riuscire a giustificare la provenienza del denaro.


Si comprende l’interesse generale a contrastare strutture evasive che, talvolta, possono utilizzare lo strumento del finanziamento soci, ma ci si chiede se sia corretto, nei confronti del contribuente, richiedergli di dimostrare la legittimità del proprio comportamento a condizioni che rendano questa dimostrazione impossibile o quasi.


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