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Pubblicità degli aiuti di Stato.


Pubblicità degli aiuti di Stato, Pmi in affanno

Pubblicità degli aiuti di Stato: piccole imprese in affanno. Chi non è obbligato al deposito del bilancio e non possiede un proprio sito internet né appartiene ad una associazione di categoria potrebbe, infatti, non riuscire ad adempiere, entro il prossimo 30 giugno, agli obblighi di pubblicizzazione dei bonus e degli aiuti ricevuti imposti dall'articolo 1, comma 125 quinquies del dlgs 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).


La disposizione in oggetto prevede, infatti, che i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (e, quindi, al deposito del bilancio d'esercizio), la pubblicità in merito agli aiuti di Stato ricevuti debba essere effettuata «(...) sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza».


L'omessa pubblicizzazione degli aiuti fa scattare un regime sanzionatorio piuttosto pesante poiché, con effetto dall'1/1/2020, infatti, le omissioni saranno sanzionate in misura pari all'1% dell'aiuto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro.


Il destinatario di tale sanzione dovrà inoltre provvedere, entro i novanta giorni successivi alla constatazione, alla pubblicizzazione degli aiuti di Stato ricevuti. Qualora nel suddetto termine non dovesse provvedere la disposizione contenuta nel comma 125-ter della norma sopra richiamata, prevede la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (Stato, enti locali e quant'altro).


Lo scenario attuale è, dunque, estremamente preoccupante per almeno due ordini di motivi: la difficoltà nell'interpretare esattamente cosa debba esattamente intendersi per pubblicazione sul proprio sito internet o sul portale delle associazioni di categoria e la notevole mole di aiuti e bonus concessi durante il periodo emergenziale.


In questa situazione di incertezza, il famigerato termine del 30 giugno si va avvicinandosi sempre più e molte sono le richieste di chiarimenti o di proroga del termine suddetto.


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