NEWS 73

Ne bis in idem sulle dichiarazioni fraudolente


Niente processo per un altro reato nell’anno anche se su documenti di altri fornitori


La sentenza definitiva per dichiarazione fraudolenta con indicazione di false fatture false esclude, per il ne bis in idem, un altro procedimento concernente il medesimo reato commesso nello stesso anno anche se relativo a documenti fittizi di altri fornitori. Il delitto, infatti, è connesso alla dichiarazione e non alle fatture. A enunciare questo interessante principio è la Corte di cassazione con la sentenza nr. 28437 depositata ieri.


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