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In data 22 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.



Questa è la disciplina:



1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto.



2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.



3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., ecc., devono essere in possesso della certificazione verde.



4. Naturalmente la certificazione verde NON è richiesta ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute.



5. I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori.



I controlli saranno effettuati, in via prioritaria al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione, individuando CON ATTO FORMALE i soggetti incaricati dell’accertamento di eventuali violazioni degli obblighi. Vi è il dubbio se il controllo debba essere esteso anche ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in smart-working, attendiamo ulteriori istruzioni.



6. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.



7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.


E’ pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.



8. L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da euro 600 a euro 1500, raddoppiata in caso di


recidiva, è pagabile in misura ridotta, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.



9. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della


certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1000 euro, raddoppiata in caso di recidiva, è pagabile in misura ridotta.



10. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.



Rilascio della certificazione verde



La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:



1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).



2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.



3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.



4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.



Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.



La certificazione verde COVID-19, qualora emesso al termine del ciclo di vaccini, ha validità di 12 mesi, così come prescritto dall’articolo 9, del decreto Riaperture (decreto legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).



Controllo della certificazione verde



La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la


validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Per evitare truffe è possibile


controllare la corrispondenza tra il pass e l’identità della persona chiedendo il relativo documento di riconoscimento.


Il controllore deve scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).


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