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L’Amministrazione finanziaria, in più occasioni (circolare ministeriale 326/1997, risoluzione 178/E/2003 e risoluzione 357/E/2007, risposta ad istanza di interpello n. 314/2021), ha precisato che:
non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;il rimborso delle piccole spese ordinarie, ad esempio, quelle sostenute per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..;
L’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad istanza di interpello n. 294/E/2022, ha chiarito che tali rimborsi non costituiscono reddito in capo ai lavoratori dipendenti ai sensi del disposto dell’articolo 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
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