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No al licenziamento del dipendente lento, se il datore non ha esposto il Codice disciplinare

Annullata la massima punizione inflitta ad un operaio per un rendimento, inferiore del 50% alla media del suo reparto. Per il datore una lentezza volontaria.

Il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento, se il datore non ha esposto ben visibile a tutti il Codice disciplinare che sanziona la condotta. La Cassazione (sentenza 24722) considera illegittima la massima “punizione”, inflitta al dipendente di un’azienda, perché il suo rendimento era del 50% sotto la media del suo reparto. Il licenziamento era arrivato, con preavviso, dopo una sanzione disciplinare con la quale si addebitava al dipendente «una voluta lentezza», nello svolgere la mansione che le era stata affidata e alla quale era idoneo, malgrado una riconosciuta invalidità del 50 per cento. In più, al lavoratore si contestava la recidiva. E dunque una lentezza “cronica”. Per la Suprema corte però, il licenziamento non è valido, in assenza dell’affissione, in un luogo ben visibile a tutti, di un regolamento disciplinare, nel quale si avvertiva che la condotta era censurata.


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