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COMUNICAZIONI IVA E SPESOMETRO


Fattura da San Marino ed esterometro: nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate


Quando si riceve una fattura cartacea da San Marino per acquisto di beni è necessario emettere un nuovo documento da inviare al Sistema di Interscambio per rispettare gli obblighi comunicativi dell’esterometro.


Le istruzioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate che, in seguito alle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2022, ha aggiornato la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.


Fattura da San Marino, nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate sugli obblighi dell’esterometro


Dal secondo semestre del 2022 nel panorama fiscale hanno debuttato diverse novità, tra queste:


ha preso vita il nuovo esterometro: dopo diverse proroghe, si è passati da una comunicazione ad hoc dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere alla necessità di far passare le informazioni dal Sistema di Interscambio utilizzando il formato della fattura elettronica;è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica per gli scambi di beni con la Repubblica di San Marino. Non senza casi di esonero: “Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00)”, si legge nel Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino.


Ed è proprio dall’incrocio di queste due nuove regole ed eccezioni che deriva l’aggiornamento delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sugli scambi Italia - San Marino.


Anche per le fatture cartacee con addebito dell’imposta emesse da un operatore residente nella Repubblica di San Marino è necessario rispettare gli obblighi legati all’esterometro: per farlo il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia deve deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite Sistema di Interscambio.


“In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta”.


Si legge nella guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 30 settembre 2022.


Fattura cartacea da San Marino ed esterometro: istruzioni per la compilazione del documento da inviare al SdI


Il documento fornisce anche le istruzioni per la compilazione della fattura da far transitare dal SdI a chi riceve una fattura cartacea con addebito IVA da operatori residenti nella Repubblica di San Marino.


L’Agenzia delle Entrate specifica, infine, che bisogna riportare imponibile e imposta con gli stessi valori indicati nella fattura cartacea ricevuta.


In conclusione, va ribadito che questa specifica procedura deve essere seguita solo nel caso delle fatture ricevute da San Marino con addebito IVA ed emesse in modalità cartacea da operatori con ricavi fino a 100.000 euro per cui la fatturazione elettronica non è un obbligo ma una scelta.


Tutti i dettagli sulle istruzioni da seguire nella guida AdE aggiornata.


Agenzia delle Entrate - Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro

Versione aggiornata al 30 settembre 2022


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