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Credito formazione 4.0


Rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi attraverso la creazione o il consolidamento di competenze 4.0: è questa la ratio sottesa alla rimodulazione delle aliquote del credito d’imposta Formazione 4.0 disposta dall’articolo 22 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti).


Allo stato attuale, tuttavia, non solo le piccole e medie imprese non possono concretamente beneficiare della maggiorazione della misura, ma l’intervento normativo rischia di tradursi in un generalizzato depotenziamento.


La rimodulazione del credito d’imposta Formazione 4.0 a favore delle Pmi, prevista per i progetti avviati successivamente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) consiste:


in caso di formazione “qualificata e certificata”, nel potenziamento dell’aliquota di credito d’imposta, per le piccole imprese dal 50% al 70%, per le medie imprese dal 40% al 50%;in caso di formazione diversa da quella “qualificata e certificata”, nel depotenziamento di aliquota di credito d’imposta, per le piccole imprese dal 50% al 40%, per le medie imprese dal 40% al 35%.


La maggiorazione di aliquota è dunque subordinata al soddisfacimento congiunto di due requisiti:


formazione resa da soggetti qualificati esterni all’impresa, individuati dal D.M. 01.07.2022;certificazione delle competenze, secondo il sistema a doppio accertamento dettagliato dal D.M. 01.07.2022.


Il citato decreto attuativo si limita, tuttavia, a individuare i soggetti legittimati all’erogazione della formazione 4.0 qualificata, nonché a delinearne il sistema di certificazione, demandando ad apposito Decreto Direttoriale, di prossima emanazione, i criteri e le modalità di accertamento delle competenze, nonché il contenuto delle attività formative.


I formatori qualificati esterni non sono dunque attualmente nelle condizioni di erogare corsi che rispettino i requisiti del comma 1 dell’articolo 22 D.L. 50/2022 per le seguenti motivazioni:


l’accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun dipendente avverrà attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato secondo criteri e modalità ancora da definirsi;il livello di competenze di base e specifiche accertato influenzerà il contenuto e la durata del progetto formativo, che verrà adeguato all’impresa e ai suoi discenti;la definizione del contenuto e della struttura del progetto formativo dovrà tenere conto dei moduli e sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti 4.0, come indicati nel Decreto Direttoriale di prossima emanazione;il livello di competenze raggiunte dal dipendente in esito alla formazione verrà accertato con test da svolgersi secondo criteri e modalità ancora da definirsi.


Il sistema di certificazione delle competenze a due stadi, come delineato nel decreto attuativo, non potrà dunque essere applicato retroattivamente a progetti di formazione avviati dopo il 18.05.2022, con l’effetto di circoscrivere eccessivamente l’ambito applicativo temporale della maggiorazione.


Il tempo utile per fruire del potenziamento è infatti limitato dal termine dell’agevolazione, fissato, per la generalità delle imprese, entro il prossimo 31 dicembre: la Legge di Bilancio 2022 infatti non contiene la proroga del credito d’imposta Formazione 4.0 al 2023 e seguenti.


Come se non bastasse, la disposizione del comma 2 dell’articolo 22 D.L. 50/2022 rischia di tradursi in un depotenziamento generalizzato per i progetti di Formazione 4.0 avviati dalle Pmi successivamente al 18.05.2022: “Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento”.


Il tenore letterale del testo normativo lascia intendere che, in assenza dei requisiti di formazione esterna qualificata e certificazione (quest’ultimo inattuabile in assenza di Decreto Direttoriale) si applicherebbero automaticamente, a progetti avviati dopo il 18.05.2022, le seguenti aliquote ridotte:


piccole imprese 40%;medie imprese 35%.


Si giungerebbe dunque al risultato paradossale in cui l’intervento incentivante risulterebbe totalmente vanificato, traducendosi in un disincentivante depotenziamento.


La proroga del credito d’imposta Formazione 4.0 al 2023 secondo questa nuova versione maggiormente qualificante e tutelante, potrebbe rappresentare un efficace stimolo agli investimenti volti alla creazione di competenze ad alto valore aggiunto.


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