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Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: le indicazioni dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 15 del 2021, approfondisce le procedure operative che la disciplina introdotta in materia di green pass nei luoghi di lavoro impone alle aziende e agli enti pubblici a decorrere dal 15 ottobre 2021. Il documento di prassi si sofferma sulle modalità di tutela dei dati personali dei dipendenti sottoposti al controllo, che va contemperata con la necessità di eseguire correttamente le verifiche e adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Nella circolare n. 15 del 14 ottobre 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro prende spunto dai documenti emanati dal Governo (Dpcm e Faq) per esaminare i connotati applicativi dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, studi professionali compresi.


Nel confermare l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, appare evidente la criticità rappresentata dall’assenza di alternative, dalla necessità di garantire la riservatezza pressochè assoluta nelle procedure di controllo.


Sia per i dipendenti pubblici che nel settore privato, è essenziale il possesso del green pass quale requisito necessario per l’accesso ai luoghi di lavoro, ai fini di prevenire la diffusione del contagio. Ne consegue la piena responsabilità del datore di lavoro per l’organizzazione efficace dei controlli ed ogni adempimento richiesto in caso di esito negativo (divieto di ingresso, registrazione dell’assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sospensione della corresponsione della retribuzione, segnalazione del fatto al Prefetto in caso di accertamento di violazioni).


Tutela dei dati personali


E’ rilevante la conferma, contenuta delle previsioni dei decreti emanati, della liceità della raccolta dei dati strettamente necessari all'applicazione delle misure sanzionatorie. A fronte delle oggettive esigenze organizzative aziendali, è consentito ai datori di lavoro di richiedere in anticipo rispetto alla prestazione lavorativa la comunicazione dell’eventuale mancato possesso del Green pass.


Saranno inoltre messe a disposizione dei datori di lavoro di apposite piattaforme digitali, per consentire una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio.


Alla circolare sono allegati dei modelli utili alla corretta applicazione degli obblighi scaturenti


dalla disciplina in vigore:


- la policy organizzativa;


- la delega all’incaricato;


- l’informativa.


Esecuzione dei controlli sul luogo di lavoro


Il soggetto incaricato eseguirà il controllo della validità  della certificazione verde Covid-19 al momento dell’ingresso, verificando il QR Code (digitale o cartaceo) della certificazione verde Covid-19 esibita.


A tal fine l’Incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così  la corrispondenza dei dati.


E’ consentito l’accesso al luogo di lavoro del lavoratore sprovvisto di certificazione verde Covid-19, ma in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID-19.


La certificazione di esenzione sarà valida fino al 30 novembre 2021.


Nel caso in cui l’Incaricato dovesse rilevare lavoratori sprovvisti di certificazione verde Covid-19 o comunque non valida, provvederà a darne comunicazione al responsabile area risorse umane, affinchè  possa essere attivata la procedura di assenza ingiustificata del lavoratore e per la formalizzazione delle indicazioni al lavoratore per normalizzare la propria posizione. L’ Incaricato non conserverà  alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.


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