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Redditometro: stop alla motivazione apparente


Redditometro, nel caso di accertamento sintetico il giudice deve sempre condurre un accertamento analitico delle prove presentate in giudizio dal contribuente. Lo spiega la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 5504 del 21 febbraio 2022. Non ci si può limitare a giudizi sommari senza riferimento ai documenti del processo.

In tema di accertamento sintetico il giudice di merito deve sempre condurre un accertamento analitico delle prove offerte in giudizio dal contribuente, non potendosi limitare a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo.


Queste le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5504 del 21 febbraio 2022.


La decisione - La controversia nasce dal ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate con il metodo del redditometro.


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