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Il cessionario del ramo d’azienda risponde di tutti i debiti fiscali se non prova la non inerenza
“In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio di inerenza del debito, desumibile dall’articolo 2560 cod. civ. è applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il contribuente provi che è stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. Il contribuente è tenuto altresì a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dal comma terzo dell’articolo 14 D.Lgs. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento inerisce non già al ramo d’azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente oppure ceduto a terzi”
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