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L’Agenzia delle Entrate sta effettuando pressanti attività di controllo nei confronti delle imprese che si sono avvalse del credito d’imposta per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo. I funzionari del Fisco controllano non solo l’effettività dell’attività R&S al fine di contestarne l’eventuale inesistenza, ma puntano a sindacarne anche la spettanza nel merito. Ad esempio, con riferimento al requisito della novità, di cui però spesso l’Agenzia afferma l’inesistenza senza corredo di alcun parere tecnico del MISE.

In ogni caso gli Uffici, ove non riconoscano il requisito della novità, provvedono all’emissione di atti di recupero (ex art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008) delle somme indicate nel credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, irrogando la corrispondente sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, commisurata dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi e contestando l’inesistenza di questi ultimi.

A quel punto, le problematiche raggiungono anche la rilevanza penale: infatti, l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 di crediti non spettanti o di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito ai sensi dell’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.

In particolar modo, si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vicenza affermando che, in assenza di un parere da parte del MISE, sussiste “l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta”.

Tale sentenza non è utile solo per avvalorare una tesi più volte sostenuta dalle Commissioni tributarie in quanto ha affrontato per la prima volta un ulteriore aspetto: l’importanza dell’elemento probatorio.

Nel caso specifico, i Giudici della Commissione sovracitata avevano accolto il ricorso del contribuente non facendo riferimento alla semplice mancanza di competenza tecnica dell’Amministrazione; quest’ultima non aveva fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato. Il ricorrente contribuente aveva però prodotto un elaborato dal quale emergeva in particolar modo l’innovatività delle attività di ricerca e sviluppo che aveva svolto. La CTP di Vicenza aveva allora affermato che le specifiche conclusioni contenute nell’elaborato avevano avvalorato le rimostranze avanzate dal contribuente, depotenziando così la risposta che era stata predisposta dall’Ufficio.


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