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Trasporti: contributo 2023 per l’Autorità di regolazione

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023 le misure e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023 (Autorità regolazione trasporti - delibera n. 242/2022)

Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

- gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

- gestione degli impianti di servizio ferroviario;

- gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);

- servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);

- operazioni e servizi portuali;

- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

- servizio taxi;

- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

- servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;

- servizi di trasporto di passeggeri su strada;

- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

- servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

- servizi di agenzia/raccomandazione marittima.




Misura del contributo




Per l'anno 2023, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità è fissato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Dal totale dei ricavi sono esclusi:

- eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza;

- i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero;

- i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;

- i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;

- i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'equivalente incremento della tariffa di competenza, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.;

- i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;

- le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;

- le sopravvenienze attive;

- i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al patrimonio aziendale;

- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate ed escluse dal computo della base imponibile IVA.




Termini e modalità di versamento




Per l'anno 2023 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 28 aprile 2023 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.


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