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Distacco dei conducenti: recepita la direttiva UE

Pubblicato in GU il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27 che attua la direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

Campo di applicazione




Le disposizioni si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato, nonché alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. 


Obblighi del trasportatore e del conducente




Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.


La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni: 

- l'identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili; 

- i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

- l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente; 

- la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile; 

- la data di inizio e di fine del distacco; 

- il numero di targa dei veicoli a motore; 

- l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio. 


Il trasportatore deve, altresì, assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione: 

- copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI; 

- ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

- le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 


Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la richiamata documentazione. Nei casi previsti, lo stesso deve, inoltre, conservare e mettere a disposizione dei predetti organi, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l'operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all'esenzione. 


Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale ha l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI: 

- la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;

- il contratto di lavoro o un documento equivalente; 

- i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.


Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, il committente e il vettore in caso di subvezione e lo spedizioniere sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti. 

Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore, è tenuto a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti.


Sanzioni


Il trasportatore che viola l’obbligo di trasmissione della dichiarazione di distacco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 

Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni nonché all'obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. 

Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale la documentazione richiesta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 

Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall'articolo 12-sexies, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non più di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il trasportatore che non adempie all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. 

Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente che non adempiono agli obblighi previsti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco.


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