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Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta

In caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli (Corte di Cassazione, Ordinanza 29 maggio 2023 n. 15002).


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