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È valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”. Questo perché il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui proviene. È quanto statuito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024.