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REDDITIMETRO: l’art. 5 del D.Lgs n. 108/2024 ha previsto che la possibilità di determinazione sintetica del reddito (c.d. “Redditometro”) possa avvenire a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda: - di almeno 1/5 quello dichiarato (come in precedenza) - e, comunque, di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo (attualmente pari a circa €. 70.000), il cui valore va aggiornato ogni biennio, in base agli indici ISTAT (novità introdotta). Il D.Lgs n. 108/2024 poi riformula, senza apportare modifiche significative, le modalità con cui il contribuente può opporsi alle presunzioni dell’Ufficio fornendo prova contraria.